Iscrizione anagrafica Cittadini UE comunitari

Ultima modifica 25 giugno 2020

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo

Documentazione da presentare:

  1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;

  2. documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ;*

  3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare:

  1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*

  2. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato;*

  3. copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37);*

    La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

  4. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare:

  1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*

  2. documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale;*

  3. autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all’importo dell'assegno sociale che, per il 2012 è di euro 5.577,00 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato:*

  4. copertura dei rischi sanitari:*per lo studente che chiede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente : copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno o formulario comunitario; per lo studente che chiede l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:

    T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;

  5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**

4. Familiare UE di cittadino di cui ai punti precedenti

Documentazione da presentare:

  1. copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;*

  2. copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente);*

    L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno secondo i criteri di cui all'art. 29, co.3, lett. b), del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente.

    Tabella esemplificativa

Limite di reddito

Numero componenti

5.577,00

Solo richiedente

8.365,00

Richiedente + un familiare

11.154,00

Richiedente + due familiari

13.942,50

Richiedente + tre familiari

16.731,00

Richiedente + quattro familiari

10.849,80

Richiedente + due o + minori di 14 anni

13.562,25

Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare


 

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.*

 

5. Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea

Documentazione da presentare:

  1. copia del passaporto;*

  2. carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno*.

 

Art. 7 comma 3 d.lgs. n. 30/2007 Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Per familiare di cittadino dell’Unione europea s’intende : il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art.2 del d.lgs n.30/2007).

* documentazione obbligatoria;

** documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.


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