TASI 2019

Ultima modifica 25 giugno 2020

PER INFORMAZIONE IMU E TASI 2019

Per informazioni dei modelli F24 IMU e/o TASI rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune (sede ubicata dietro il Municipio, al 2° piano, sede ex distretto sanitario) nei seguenti orari:

TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

ANNO 2019

LEGGE DI BILANCIO 2019 - NOVITA' SUI TRIBUTI COMUNALI -

La legge 30.12.2018 n. 145 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, ha confermato le  importanti novità in tema di tributi locali della L. 208 del 29/12/2015, di maggiore interesse per i contribuenti.

La novità più importante della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stata l'eliminazione del blocco delle aliquote, i comuni potranno aumentare le aliquote fino al massimo consentito. Resta in vigore tutto quanto stabilito dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Per il 2019 sono state confermate le medesime aliquote IMU  e TASI 2018.

 

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene introdotta l’esenzione TASI per l’abitazione principale, come definita ai sensi dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1 c. 14).

 

IMU TERRENI AGRICOLI

L'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 c. 10);

 

IMU-TASI  IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

Viene ridotta al 50% la base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari e relative pertinenze individuate nel contratto, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (solo tra figli e genitori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

  •          Il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  •          sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale, (quindi residente e dimorante nell’immobile);
  •          Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui  il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  •          Venga presentata apposita dichiarazione IMU (modello ministeriale), per attestare i requisiti e  beneficiare della riduzione, nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento (art. 1 c. 10);
  •  

*Novità 2019*

Novità per il 2019 è l'esenzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU -TASI  prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se presenti figli minori)

 

IMU-TASI MMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, i tributi IMU e TASI, determinati applicando l’aliquota stabilita dal Comune, sono ridotti al 75% (art. 1 c. 53 e 54).

In attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del D.M. 16/01/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato stiupulato l'accordo territoriale per il territorio dei Comuni di Mira , SPINEA, Martellago, Scorzè, Santa Maria di Sala, Marcon, Cavallino-Treporti con le seguenti organizzazioni della Provincia di Venezia:

- Confedilizia - Associazione Proprietà Edilizia

- U.P.P.I. - Sindacato Unione Piccoli Proprietari Immobiliari

- A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari IMMOBILIARI

- S.U.N.I.A.

- S.I.C.E.T. - Sindacato inquilini casa e territorio,

- UNIONE INQUILINI.

L'Accordo comprende i seguenti contratti agevolati:

- Art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017

- Art. 5, comma 1, L. 431/98;

- Art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98.

L'Accordo Territoriale per il Comune di Spinea è stato pubblicato sul sito del Comune il 19/09/2018.

A seguito di questo accordo , per i contratti stipulati dall'1 Ottobre 2018  è obbligatorio indicare nella nuova modulistica predisposta dall'ufficio tributi,  se l'atto  è stato stipulato con l'assistenza di una delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; nel caso  contrario, se  l'atto non è stato stipulato  con l'assistenza delle organizzazioni rappresentative,  è requisito essenziale, per l'ottenimento dell'agevolazione IMU e  TASI, allegare l'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell'Accordo Territoriale per il Comune si Spinea.

E' possibile visionare l'Accordo Territoriale  cliccando sul link " Accordo Territoriale"  su Approfondimenti  2019 alla vostra destra.

Nuovo modello aggiornato : "Dichiarazione di abitazione locata ai fini IMU/TASI" alla vostra destra su Approfondimenti 2019 e nella sezione Modulistica Tributi

 

TASI – DETENTORE 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile che la destina ad abitazione principale, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore è esente (es: inquilino/affittuario, comodatario) mentre il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento  relativo all’anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo (art. 1 c. 14);

Per l’anno 2016, infine, sono stati bloccati gli aumenti dei tributi locali rispetto all’anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (art. 1 c. 26).

 

CALCOLO IUC  2019

Il CALCOLO IUC, disponibile,  nella sezione delle Imposte Comunali "IMU e TASI on line", permette di determinare l'importo da versare dell'IMU e/o della TASI,  di compilare, generare e stampare i modelli F24 per il pagamento delle rate previste con i nuovi codici tributo. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO OPEROSO  (Art. 16, let. f, D.Lgs 158/2015)

Il contribuente che, per vari motivi non ha potuto pagare le rate di acconto e saldo 2018 dell'IMU e della Tasi entro le scadenze stabilite, può sanare il ritardo o errore di pagamento delle imposte utilizzando il ravvedimento operoso nei termini stabiliti.

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.

Sono entrate in vigore delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, art. 16, let. f, D.lgs 158/2015.

Dal 1° gennaio 2016 questo strumento diventa ancora più conveniente, nel dettaglio l'importo omesso va versato applicando le seguenti sanzioni:

0,1% giornaliero se si paga entro 14 giorni;

1,5% se si paga tra il 15° ed il 30° giorno;

1,67% se si paga entro il 90° giorno;

3,75% se si paga entro 1 anno.


INTERESSI

Ovviamente, oltre all'imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora che maturano per ogni giorno intercorso dall'omissione fino al ravvedimento, applicati esclusivamente all'importo dovuto a titolo di imposta e non alle sanzioni. Gli interessi devono essere calcolati al tasso di interesse legale, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi di imposta. 

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)

2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Allegati Accordo Territoriale
10-08-2021

Allegato formato pdf

Modello dichiarazione abit locata ai fini IMU-TASI
10-08-2021

Allegato formato pdf

Accordo territoriale
10-08-2021

Allegato formato pdf

Istruzioni dichiarazione Ministeriale
10-08-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione Ministeriale
10-08-2021

Allegato formato pdf

Liberatoria IMU - TASI
10-08-2021

Allegato formato pdf

Delega ritiro IMU-TASI
10-08-2021

Allegato formato pdf

Informativa 2019
10-08-2021

Allegato formato pdf


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