Utilizzo dei prodotti fitosanitari

Ultima modifica 15 aprile 2020

Il Regolamento comunale del Verde, approvato a maggio del 2017 con Delibera di Consiglio Comunale n. 34, ha recepito secondo gli indirizzi forniti dalla Regione Veneto con DGR n. 1262 del 1 agosto 2016, le disposizioni previste dal PAN – Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014. I prodotti fitosanitari sono i prodotti destinati a controllare la flora infestante indesiderata o dannosa (per es. erbicidi) nonché i prodotti destinati a proteggere i vegetali da tutti gli organismi nocivi (per. es. fungicidi, acaricidi, etc.).
Il PAN fornisce le indicazioni per un corretto impiego di questi prodotti al fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora, produce o gestisce le aree verdi.
Tra le varie disposizioni, viene data particolare attenzione alle cosiddette “Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” ossia l’insieme delle aree verdi pubbliche o private aperte al pubblico destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della comunità e da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, etc), la cui individuazione spetta alle Autorità locali.

Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

IL COMUNE DI SPINEA ha individuato le Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili con DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 24/10/2017

Su tali aree, la normativa vigente prevede l’attuazione di misure specifiche per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. NON rientrano, invece, nell’ambito delle misure gli interventi di disinfestazione zanzare, derattizzazione o simili finalizzati alla tutela della salute pubblica. .

Tra le disposizioni indicate nel Regolamento Comunale del Verde, da attuare all'interno delle aree così individuate, vi è:

  • la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente;
  • il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida salvo deroga del Sindaco motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato;
  • l'obbligo, in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, di avvisare la popolazione con l'apposizione di cartelli nonché il divieto di accesso all'area per un tempo non inferiore alle 48 ore;
  • specifici divieti e prescrizioni per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Per maggiori dettagli scarica il Regolamento comunale del Verde: le disposizioni relative alle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono riportate agli artt. 35-39-40-41-42-43 del Titolo 4°

UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (DISERBANTE) IN AMBITO EXTRA-AGRICOLO

AULSS n. 13 rende noto che chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale, per sé o per conto terzi, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo. 
L’art. 9 del Decreto Legislativo 14/08/2012 n°150, a decorrere dal 26/11/2015 prevede per chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale, per sé o per conto terzi, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.
Il possesso del certificato di abilitazione è obbligatorio per l’acquisto e utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale a prescindere dalla loro classe tossicologica. Quindi non più solamente per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi come previsto dalla precedente normativa. Naturalmente il possesso di detta abilitazione è necessario anche per l’acquisto e utilizzo di prodotti da impiegare in ambiti extra agricoli come: trattamenti sulle o lungo le strade, trattamenti eseguiti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (es. parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone d’interesse storico-artiostico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio).

LEGGI il testo integrale della AULSS 13